Art. 4
In vigore dal 22 ago 1967
La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul cap. 125/1 del periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 ottobre 1966
SARAGAT
GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 65. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-13;1391#art-4