Art. 4

In vigore dal 22 ago 1967
La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul cap. 125/1 del periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 ottobre 1966 SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 65. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-13;1391#art-4

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