Art. 1
In vigore dal 22 ago 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della Istruzione tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e programmi di insegnamento degli Istituti tecnici;
Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 10 ottobre 1964 vengono istituiti i seguenti Istituti tecnici agrari:
Sardegna:
a) Nuoro - un Istituto tecnico agrario.
Lombardia:
b) Palidano - un Istituto tecnico agrario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-13;1391#art-1