Art. 3
In vigore dal 22 ago 1967
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti, sono fissati nella misura indicata nella tabella C annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-13;1391#art-3