Art. 4
In vigore dal 1 nov 1966
Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa trasferite, si avvale delle Commissioni provinciali di vigilanza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1966
SARAGAT
MORO - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 51. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;808#art-4