Art. 2
In vigore dal 1 nov 1966
La Regione provvede agli adempimenti necessari ai fini della tenuta dello schedario generale della cooperazione istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;808#art-2