Art. 1

In vigore dal 1 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'interno; Decreta: . Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli organi periferici dell'Amministrazione dello Stato in materia di cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, che hanno sede nel territorio della Regione, sono esercitate dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
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