Art. 3
In vigore dal 2 dic 1966
Restano ferme le altre disposizioni vigenti sulla sorveglianza degli apparecchi a pressione che non risultino modificate dalle norme del presente decreto.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966
SARAGAT
MORO - BOSCO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 7 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;961#art-3