Art. 3

In vigore dal 2 dic 1966
Restano ferme le altre disposizioni vigenti sulla sorveglianza degli apparecchi a pressione che non risultino modificate dalle norme del presente decreto. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966 SARAGAT MORO - BOSCO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 7 - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;961#art-3

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