Art. 2

In vigore dal 2 dic 1966
I serbatoi metallici sferici, di cui all', devono essere realizzati con materiali aventi caratteristiche che, in relazione alla natura e qualità del gas da immagazzinare sotto pressione, non diano luogo a fenomeni fisico-chimici che possano arrecare comunque pregiudizio alla resistenza delle strutture.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;961#art-2

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