Art. 1
In vigore dal 2 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge n. 1331 suddetto;
Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1927, concernente norme sull'impiego della ghisa nei recipienti di vapore e per il calcolo delle parti degli apparecchi a pressione;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1933, concernente norme integrative per l'applicazione degli articoli 43, 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sui recipienti contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1935, recante norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sugli apparecchi a pressione;
Sentito il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e il commercio;
Decreta:
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Sono approvate le annesse norme tecniche relative ai serbatoi metallici sferici destinati all'immagazzinamento di gas sotto pressione, situati sopra il livello del suolo, aventi capacità superiore a 50 metri cubi e la cui pressione di bollo non sia superiore a 20 kg/cm quadri ed, in ogni caso, ad un valore per cui lo spessore dell'involucro, calcolato secondo quanto stabilito dalle norme medesime, superi i 50 mm.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;961#art-1