Art. 4

In vigore dal 6 nov 1966
L'Università di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente , da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-21;843#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo