Art. 1

In vigore dal 6 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Cagliari il 18 febbraio 1966, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Storia della Sardegna" della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.
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