Art. 3

In vigore dal 6 nov 1966
I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in lire 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente e in lire 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente, spettante al titolare del posto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-21;843#art-3

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