Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova›Capo VII
Art. 57
In vigore dal 6 ago 1966
Gli studenti orfani di guerra, ivi compresi gli orfani dei caduti nella guerra di liberazione, nonché gli studenti orfani di morti per causa di servizio o di lavoro, sono dispensati con deliberazione del Consiglio di amministrazione, dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi, quando non demeritino per il profitto o per la condotta e siano di condizione economica non agiata. Alle stesse condizioni sono parimenti dispensati dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi gli studenti mutilati e invalidi di guerra, ivi compresi i mutilati o invalidi della guerra di liberazione, nonché gli studenti mutilati e invalidi per causa di servizio o di lavoro.
Gli studenti di cittadinanza straniera appartenenti a famiglia residente all'estero, i quali usufruiscono di borse di studio istituite dallo Stato o da enti italiani, e gli studenti di cittadinanza italiana la cui famiglia sia emigrata e risieda stabilmente all'estero, sono esonerati dal pagamento della metà di tutte le tasse, soprattasse e contributi.
Il beneficio di cui al secondo comma del presente articolo non è riconosciuto allo studente che si trovi nella condizione di ripetente o di fuori corso o che sia stato colpito, nel corso dell'anno, da punizione disciplinare superiore all'ammonizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;545#art-siu-57