Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova›Capo IX
Art. 62
In vigore dal 6 ago 1966
L'Amministrazione del comune di Genova provvede ai locali ed al loro arredamento, ai servizi di riscaldamento e di igiene, agli stipendi del personale di cui agli con impostazione ordinaria di bilancio.
Il Magistero provvede agli stipendi ed alle retribuzioni del personale insegnante ed assistente, al materiale bibliografico, scientifico e didattico, con i suoi fondi e pertanto allo stesso sono perciò devolute le tasse ed i contributi degli alunni, i diritti di segreteria, i proventi vari, le donazioni ed i contributi di enti e di privati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;545#art-siu-62