Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova›Capo VII
Art. 52
In vigore dal 6 ago 1966
Nei casi di passaggio da uno ad altro corso di studi, le tasse pagate per il corso di provenienza nell'anno in cui ha luogo il passaggio sono computate per quelle dello stesso anno del nuovo corso di studi.
Se peraltro, nel nuovo corso, le tasse siano più elevate, lo studente ha l'obbligo di pagare la differenza sia per l'anno di corso al quale è iscritto, sia per quelli dai quali fosse dispensato nel corso di studi cui fa passaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;545#art-siu-52