Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova›Capo VII
Art. 40
In vigore dal 6 ago 1966
Le punizioni che le autorità accademiche possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina scolastica sono:
1) ammonizione;
2) interdizione temporanea da uno a più corsi;
3) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
4) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni, con conseguente perdita delle sessioni di esami.
a) l'ammonizione e fatta verbalmente dal direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe;
b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi e la sospensione dagli esami, sono inflitti dal direttore sentito il Consiglio direttivo;
c) l'esclusione temporanea dall'Istituto è inflitta dal Consiglio direttivo, sentito l'incolpato.
Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.
Delle punizioni di cui ai numeri 2), 3), 4) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente e ne è presa nota nel registro della carriera scolastica.
Della applicazione della sanzione di cui al n. 4) viene data comunicazione a tutti gli Atenei della Repubblica.
Le sanzioni disciplinari contemplate nei numeri 2), 3) e 4) del presente articolo sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;545#art-siu-40