Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova›Capo VII
Art. 42
In vigore dal 6 ago 1966
L'esame di concorso per l'iscrizione si dà in una sola sessione che ha luogo il 12 novembre o, se questo è festivo, il giorno seguente. Gli esami di profitto e di laurea si possono dare in due sessioni, estiva e autunnale, la data delle quali è fissata ogni anno dal Consiglio direttivo entro i limiti stabiliti dalle norme in vigore.
Lo studente può distribuire gli esami di profitto fra le sessioni, ma non può ripetere nella stessa sessione lo stesso esame.
Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto relativi alle singole discipline lo studente deve comprovare di aver preso iscrizione alle corrispondenti materie e di aver ottenuto le attestazioni di frequenza.
Nessuno può essere ammesso a sostenere gli esami di laurea o conseguire il diploma se non sia stato regolarmente iscritto per tanti anni quanti sono stabiliti per i prescritti esami di profitto e se non abbia pagato tutte le tasse, soprattasse e contributi, salvo che, in quest'ultimo caso, abbia ottenuto la relativa dispensa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;545#art-siu-42