Art. 40
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono GenovaCapo VII

Art. 40

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In vigore dal 6 ago 1966
Le punizioni che le autorità accademiche possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina scolastica sono: 1) ammonizione; 2) interdizione temporanea da uno a più corsi; 3) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni; 4) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni, con conseguente perdita delle sessioni di esami. a) l'ammonizione e fatta verbalmente dal direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe; b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi e la sospensione dagli esami, sono inflitti dal direttore sentito il Consiglio direttivo; c) l'esclusione temporanea dall'Istituto è inflitta dal Consiglio direttivo, sentito l'incolpato. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio. Delle punizioni di cui ai numeri 2), 3), 4) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente e ne è presa nota nel registro della carriera scolastica. Della applicazione della sanzione di cui al n. 4) viene data comunicazione a tutti gli Atenei della Repubblica. Le sanzioni disciplinari contemplate nei numeri 2), 3) e 4) del presente articolo sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;545#art-siu-40