Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro DeoCapo XII

Art. 78

In vigore dal 23 apr 1982
L'ente promotore mette gratuitamente a disposizione dell'Università, per un periodo non inferiore a 20 anni, gli immobili in cui essa ha sede, con la biblioteca, gli istituti di ricerca e di esercitazioni scientifiche e scolastiche che ne fanno parte, nello stato di dotazione e di arredamento in cui si trovano. Questi beni, come quelli che successivamente l'ente promotore fornisse o concedesse a qualsiasi titolo all'Università, debbono essere iscritti in apposito registro. Del proprio patrimonio l'Università tiene regolare inventario. Qualora l'Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto della passività, è devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il finanziamento nell'ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale ipotesi la piena disponibilità dei beni indicati nel primo comma torna all'ente promotore. Per assicurare il mantenimento dell'Università l'ente promotore provvede ad integrare le entrate annuali derivanti da tasse e soprattasse scolastiche, da rendite nette patrimoniali e da altre iniziative, da contributi dell'associazione amici della LUISS e da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo, nella misura richiesta dall'Università, fino a L. 225.000.000 e per un periodo non inferiore a 20 anni. Il contributo dell'ente promotore è garantito fideiussoriamente da "Le Assicurazioni d'Italia" S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 31 ottobre 1977, n. 1202 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 13, sono inseriti i nuovi articoli 14,15 e 16 relativi alle norme per l'immatricolazione e per gli esami di laurea con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi al 16. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che gli articoli 23 e 34 del vigente statuto sono soppressi con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-78

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