StatutoCapo III

Art. 14

In vigore dal 23 apr 1982
Art.15. Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall' della legge 6 luglio 1940, n. 1038. Pertanto, in conformità alle disposizioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi accademici, sovrintende a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria. Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari. Di conseguenza, il direttore amministrativo ha la qualifica di dirigente, corrispondente a quella analoga della dirigenza amministrativa delle università statali, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-s-14

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