Art. 1

In vigore dal 10 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le domande in data 10 ottobre 1963 e 30 dicembre 1965 presentate dal presidente dell'Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, con sede in Roma - eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1965, n. 1260 - per ottenere il riconoscimento della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, con sede in Roma; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta l'opportunità di accogliere le predette domande e di far luogo alla istituzione della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È istituita, in Roma, la Università internazionale degli studi sociali Pro Deo costituita dalla Facoltà di economia e commercio, il cui statuto, annesso al presente decreto, è approvato e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dai Ministro per la pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-rd-1

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