Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro DeoCapo IV

Art. 21

In vigore dal 23 apr 1982
La durata degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni. Per l'ammissione alla facoltà è richiesto il titolo di studio stabilito dalla legge. I titoli di ammissione e l'ordinamento degli studi per gli studenti non aventi la cittadinanza italiana, nonché i titoli accademici ad essi rilasciati, saranno determinati in conformità alle leggi o alle convenzioni in materia.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 31 ottobre 1977, n. 1202 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 13, sono inseriti i nuovi articoli 14,15 e 16 relativi alle norme per l'immatricolazione e per gli esami di laurea. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che, conseguentemente, si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi al 16.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-21

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