Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo›Capo IV
Art. 23
In vigore dal 23 apr 1982
Sono insegnamenti complementari:
Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
Diritto agrario;
Diritto bancario;
Diritto commerciale (corso progredito);
Diritto degli scambi internazionali;
Diritto dell'impresa;
Diritto della navigazione;
Diritto dell'arbitrato interno ed internazionale;
Diritto delle assicurazioni;
Diritto delle Comunità europee;
Diritto delle società per azioni nella C.E.E.;
Diritto ed economia delle fonti di energia;
Diritto fallimentare;
Diritto industriale;
Diritto internazionale privato;
Diritto monetario (interno ed internazionale);
Diritto parlamentare;
Diritto penale commerciale;
Diritto privato comparato;
Diritto processuale amministrativo;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto regionale e governo locale;
Diritto sindacale;
Diritto urbanistico;
Dottrina dello Stato;
Economia e legislazione bancaria;
Informatica giuridica e amministrativa;
Metodologia dell'analisi casistica;
Metodologia della contrattazione collettiva;
Organizzazione internazionale;
Politica economica e finanziaria;
Scienza dell'amministrazione;
Storia dell'amministrazione pubblica;
Storia del diritto italiano moderno e contemporaneo;
Storia delle istituzioni politiche;
Teoria generale del diritto.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 31 ottobre 1977, n. 1202 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 13, sono inseriti i nuovi articoli 14,15 e 16 relativi alle norme per l'immatricolazione e per gli esami di laurea con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi al 16. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che gli articoli 23 e 34 del vigente statuto sono soppressi con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-23