Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo›Capo III
Art. 17
In vigore dal 23 apr 1982
La popolazione studentesca è programmata in maniera da non superare le condizioni di ricettività funzionale della struttura edilizia e didattica dell'Università.
Il numero massimo degli studenti che possono essere immatricolati è per ciascun anno accademico, a far tempo dal 1977-78, determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
Parimenti il consiglio di amministrazione ed il senato accademico determinano per ciascun anno il numero e le modalità dei trasferimenti da altre Università.
Per iscriversi all'Università, oltre ad essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge, gli studenti debbono aver superato una prova che accerti attitudini, motivazioni e basi culturali tali da qualificarli come potenzialmente idonei a inserirsi nel processo formativo e a trarne il maggior profitto.
Gli studenti sono tenuti a partecipare a tempo pieno sia all'attività didattica che all'attività di ricerca.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 31 ottobre 1977, n. 1202 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 13, sono inseriti i nuovi articoli 14,15 e 16 relativi alle norme per l'immatricolazione e per gli esami di laurea. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che, conseguentemente, si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi al 16.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-17