Art. 3
In vigore dal 30 giu 1966
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1966
SARAGAT
MORO - PRETI - FANFANI - - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 158. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-04;454#art-3