Art. 3

In vigore dal 30 giu 1966
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 maggio 1966 SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 158. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-04;454#art-3

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