Art. 1
In vigore dal 30 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 10 febbraio 1965, n. 13;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati;
Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 10 febbraio 1965, n. 13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;
Decreta:
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Il dazio minimo specifico previsto dalla voce della tariffa doganale n. 78.01-A-I per il piombo greggio destinato alla fabbricazione di preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile e di piombo tetrametile, nei limiti di un contingente annuo di 60.000 quintali, è stabilito, per tutte le provenienze, in L. 15 il kg. netto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-04;454#art-1