Art. 2
In vigore dal 30 giu 1966
La decorrenza della validità del contingente di 10.000 tonnellate di datteri destinati alla preparazione di mangimi per animali (voce della tariffa doganale numero 08.01-A-I) di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 894, è anticipata al 1 gennaio 1965.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-04;454#art-2