Art. 2
In vigore dal 16 mar 1966
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e ha effetto dal 23 gennaio 1966.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 1966
SARAGAT
MORO - LAMI STARNUTI COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 17. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-25;85#art-2