Art. 1
In vigore dal 16 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1964, n. 1504;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;
Decreta:
.
È prorogata fino al 31 dicembre 1966 la esclusione dell'applicabilità della disciplina prevista dalla legge 15 settembre 1964, n. 755, disposta, per gli apparecchi televisivi e per i motoveicoli di cilindrata non superiore ai 200 c.c., con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1964, n. 1504.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-25;85#art-1