Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 16 mar 1966
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e ha effetto dal 23 gennaio 1966. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 gennaio 1966 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 17. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-25;85#art-2