Art. 2
In vigore dal 29 lug 1966
L'esercizio dei servizi di cui all' viene concesso alla "Aerolinee Itavia - Società per azioni", con capitale di L. 456.000.000 (quattrocentocinquantaseimilioni) e con sede in Roma, aeroporto di Ciampino.
La Società concessionaria non può cedere nè in tutto nè in parte i servizi assunti senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1719#art-2