Art. 7

In vigore dal 29 lug 1966
La spesa di L. 75.000.000 (settantacinquemilioni) di cui al precedente è a carico del capitolo 1385 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1965. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1965 SARAGAT MORO - COLOMBO - TREMELLONI - RUSSO - ANDREOTTI - MATTARELLA JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1966 Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 34. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1719#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo