Art. 7
In vigore dal 29 lug 1966
La spesa di L. 75.000.000 (settantacinquemilioni) di cui al precedente è a carico del capitolo 1385 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1965.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO - TREMELLONI - RUSSO - ANDREOTTI - MATTARELLA JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 34. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1719#art-7