Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 lug 1966
L'esercizio dei servizi di cui all'art. 1 viene concesso alla "Aerolinee Itavia - Società per azioni", con capitale di L. 456.000.000 (quattrocentocinquantaseimilioni) e con sede in Roma, aeroporto di Ciampino. La Società concessionaria non può cedere nè in tutto nè in parte i servizi assunti senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1719#art-2