Art. 4

In vigore dal 4 gen 1966
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto secondo le decorrenze stabilite nei precedenti articoli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - LAMI STAR NUTI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 39. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1428#art-4

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