Art. 3

In vigore dal 4 gen 1966
Le aliquote di restituzione, stabilite dai decreti del Presidente della Repubblica 20 aprile 1955, n. 367, e 9 ottobre 1957, n. 1167, sono ridotte, nei confronti dei prodotti esportati alle condizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1962, n. 45, del 45% per il periodo 1 luglio 1962-30 giugno 1963, e del 55%, per il periodo 1 luglio 1963-31 dicembre 1963.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1428#art-3

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