Art. 2

In vigore dal 4 gen 1966
Per i prodotti ai quali si applica il regime dei prelievi agricoli l'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, è stabilita come segue: 45% per il periodo 1 luglio 1962-30 giugno 1963, e 55%, per il periodo 1 luglio 1963-31 dicembre 1963, del dazio iscritto nella Tariffa doganale comune, da applicare in conformità con quanto stabilito dalla Commissione della Comunità Economica Europea con Decisione 28 giugno 1960; 60%, per il periodo 1 gennaio 1964-31 gennaio 1965, della media trimestrale, determinata dalla Commissione della Comunità Economica Europea sulla base dei prelievi agricoli relativi ai Paesi terzi, da applicare in conformità con quanto stabilito dalla Commissione della Comunità Economica Europea con Decisione 14 ottobre 1963; 65%, a partire dal 1 febbraio 1965, della media trimestrale, determinata dalla Commissione della Comunità Economica Europea sulla base dei prelievi agricoli relativi ai Paesi terzi, da applicare in conformità con quanto stabilito dalla Commissione della Comunità Economica Europea con Decisione 14 ottobre 1963.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1428#art-2

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