Art. 2

In vigore dal 21 ott 1975
La soprintendenza ai beni librari per la Sardegna è trasferita alla regione autonoma della Sardegna la quale può avvalersi, per le funzioni di propria competenza, delle soprintendenze alle antichità e ai monumenti e gallerie della Sardegna. La soluzione dei problemi tecnici connessi con la istituzione e lo sviluppo dei musei degli enti locali è adottata dall'amministrazione regionale, sentite le soprintendenze alle antichità, ai monumenti ed alle gallerie.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1532#art-2

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