Art. 2
2 / 3In vigore dal 21 ott 1975
La soprintendenza ai beni librari per la Sardegna è trasferita alla regione autonoma della Sardegna la quale può avvalersi, per le funzioni di propria competenza, delle soprintendenze alle antichità e ai monumenti e gallerie della Sardegna.
La soluzione dei problemi tecnici connessi con la istituzione e lo sviluppo dei musei degli enti locali è adottata dall'amministrazione regionale, sentite le soprintendenze alle antichità, ai monumenti ed alle gallerie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1532#art-2