Art. 1

In vigore dal 13 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto lo Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto; Udito il parere del Consiglio regionale sardo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione; Decreta: . Le funzioni amministrative esercitate dal Ministero della pubblica istruzione e dagli organi da esso dipendenti nei confronti delle biblioteche e dei musei di Enti locali sono trasferite, in Sardegna, all'Amministrazione regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1532#art-1

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