Art. 5

In vigore dal 30 mar 1966
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 116 per l'esercizio finanziario 1962-63 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Gli Istituti tecnici femminili di cui all' sono autorizzati a rilasciare diplomi di abilitazione e certificati di studio originali, in sostituzione di quelli provvisori rilasciati durante il periodo del loro eventuale funzionamento in via sperimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1965 SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n 5. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-29;1679#art-5

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