Art. 1
In vigore dal 30 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli Istituti tecnici femminili;
Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Considerato che dal 10 ottobre 1962 funzionano di fatto i nuovi Istituti tecnici femminili sotto elencati;
Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1962 è istituito un Istituto tecnico femminile ad indirizzo generale nelle località sottoindicate:
1) Ascoli Piceno;
2) Bari;
3) Catania;
4) Sassari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-29;1679#art-1