Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili; Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli Istituti tecnici femminili; Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Considerato che dal 10 ottobre 1962 funzionano di fatto i nuovi Istituti tecnici femminili sotto elencati; Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1962 è istituito un Istituto tecnico femminile ad indirizzo generale nelle località sottoindicate: 1) Ascoli Piceno; 2) Bari; 3) Catania; 4) Sassari.
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