Art. 3

In vigore dal 30 mar 1966
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti tecnici femminili di cui all' sono indicati nelle tabelle A e B, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per 11 tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-29;1679#art-3

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