Art. 3
In vigore dal 30 ott 1966
Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
a) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
b) Corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
c) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
4) Corsi preparatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1762#art-3