Art. 2

In vigore dal 30 ott 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori della cinematografia e la televisione. Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: Scuola professionale per la cinematografia, con sezioni per: segretarie di produzione ed edizione (triennale); operatori (triennale); tecnici del montaggio (triennale); tecnici dell'animazione (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1762#art-2

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