Art. 2
In vigore dal 30 ott 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori della cinematografia e la televisione.
Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
Scuola professionale per la cinematografia, con sezioni per:
segretarie di produzione ed edizione (triennale);
operatori (triennale);
tecnici del montaggio (triennale);
tecnici dell'animazione (triennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1762#art-2