Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 30 ott 1966
Presso l'Istituto potranno essere istituiti: a) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; b) Corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; c) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini; 4) Corsi preparatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1762#art-3