Titolo II
Art. 7
Redazione del rapporto
In vigore dal 24 apr 1966
Per ogni maestra Istitutrice di ruolo degli educandati femminili dello Stato, è redatto, nel mese di agosto di ogni anno, un rapporto informativo, che si riferisce all'anno scolastico nel quale è compilato.
Il rapporto informativo è compilato secondo il modello allegato al presente decreto, sulla base dei seguenti elementi di giudizio:
preparazione e capacità professionale;
attitudine all'esercizio della funzione educativa;
attitudine e preparazione allo svolgimento di funzioni didattiche;
doti intellettuali e di cultura.
Il rapporto informativo si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo" o "distinto" o "buono" o "mediocre" o "insufficiente".
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-01;1698#art-7