Titolo II
Art. 11
Maestre istitutrici non di ruolo
In vigore dal 24 apr 1966
Le disposizioni del presente titolo II si applicano anche alle maestre istitutrici non di ruolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 1 agosto 1965
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 82. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-01;1698#art-11