Titolo I

Art. 2

Organo competente

In vigore dal 24 apr 1966
Le note di qualifica sono redatte dalla direttrice dell'educandato la quale formula anche il giudizio sintetico. Nel caso in cui la direzione delle scuole sia affidata a un preside, le note e il giudizio sono di competenza di quest'ultimo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-01;1698#art-2

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