Titolo I
Art. 1
Redazione delle note
In vigore dal 24 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli della legge 10 ottobre 1957, n. 1036, che detta norme sullo stato giuridico ed economico del personale degli educandati femminili dello Stato e le disposizioni ivi richiamate;
Visti i regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1 ottobre 1931, n. 1312, sull'ordinamento degli aducandati femminili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Viste le disposizioni legislative vigenti sui professori e sul maestri elementari, di ruolo e non di ruolo;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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Redazione delle note
Per ciascun professore di ruolo delle scuole d'istruzione secondaria annesse agli educandati femminili dello Stato sono redatte ogni anno, nel mese stabilito dalle disposizioni vigenti per i professori delle altre scuole statali di istruzione secondaria, note di qualifica che si concludono con il giudizio sintetico di "ottimo" o "valente" o "buono" o "sufficiente" o "insufficiente". Le note si riferiscono all'anno scolastico nel quale sono compilate.
Il giudizio deve essere motivato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-01;1698#art-1